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Messaggio importante:

I file associati all'istanza sono scaricabili entro 60 giorni dall'invio. Se l'istanza è stata inviata da questo nuovo sportello, potrai sempre consultare gli estremi identificativi e generare una nuova istanza partendo da quella precedente.

Integrazioni documentali o comunicazioni correlate di istanze presentate tramite pec o dal precedente portale, dovranno essere inviate qui.

Consultare archivi o singoli documenti di interesse storico

Descrizione

Consultare archivi o singoli documenti di interesse storico

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici di ogni altro ente pubblico o pubblica amministrazione sono liberamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).

Fanno eccezione:

  • i documenti di politica estera o interna dello Stato su cui il Ministero dell'Interno ha emesso un provvedimento di riservatezza. Questi documenti diventano consultabili dopo 50 anni
  • i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
  • i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.

Solo il Ministero dell'Interno può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123).

Lo Stato, le regioni e ciascun altro ente pubblico possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124).

Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare la vigente normativa in materia di privacy.

Approfondimenti

Chi vuole consultare archivi o documenti privati di interesse storico può farlo presentando domanda alla Soprintendenza.

I proprietari sono infatti obbligati a mettere a disposizione il materiale in loro possesso agli studiosi che fanno domanda. Le modalità di consultazione devono essere concordare con il soprintendente archivistico ed eventuali spese sono a carico dello studioso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 127, com. 1).

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